Vivere si recte nescis, decede peritis (Quintus Horatius Flaccus)

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Sistema di attestazione

SISTEMA DI ATTESTAZIONE


Ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 della Legge n. 4 del 2013, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:

  1. Alla regolare iscrizione del professionista all’associazione.
  2. Ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa.
  3. Agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione.
  4. Alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’art. 2, comma 4.
  5. All’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista.
  6. All’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
  7. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.


Validità dell’attestazione | Art. 8, Legge 4/2013


  1. L’attestazione di cui all’art. 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa.
  2. Il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.



FACSIMILE ATTESTATO


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