SISTEMA DI ATTESTAZIONE
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 della Legge n. 4 del 2013, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:
- Alla regolare iscrizione del professionista all’associazione.
- Ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa.
- Agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione.
- Alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’art. 2, comma 4.
- All’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista.
- All’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
- Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.
Validità dell’attestazione | Art. 8, Legge 4/2013
- L’attestazione di cui all’art. 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa.
- Il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.