Vivere si recte nescis, decede peritis (Quintus Horatius Flaccus)
Vivere si recte nescis, decede peritis (Quintus Horatius Flaccus)
Il Codice Deontologico è un codice etico e di condotta cui hanno l’obbligo di attenersi tutti i soci al fine di accrescere e preservare la reputazione, la competenza, e la forza sociale dell’intero sistema delle libere professioni non organizzate, in particolar modo alla luce dell’applicazione della legge n. 4 del 14 gennaio 2013. Il Collegio dei Probiviri vigila sul rispetto delle norme statutarie, del presente codice e sulla condotta dei soci. I soci CONPEF sono tenuti a:
1. recepire e attuare i principi comunitari di concorrenza e libera circolazione dei professionisti e delle professioni intellettuali, nella salvaguardia di quelle norme che attengono alla correttezza dei comportamenti e, in particolare, dei codici etici e deontologici propri di ciascuna attività professionale
2. perseguire la regolamentazione delle libere associazioni professionali, in conformità alle direttive CEE92/51 e 89/48 e il riconoscimento giuridico
3. dimostrare di avere conseguito un titolo di studio attestante una formazione professionalizzante adeguata
4. stipulare una polizza assicurativa relativa ai rischi inerenti l’esercizio dell’attività professionale
5. attestare periodicamente il mantenimento dei requisiti (capacità, conoscenze aggiornate e operatività) che hanno consentito l’accesso alla libera professione
6. svolgere la propria attività professionale con rigore, trasparenza e correttezza
7. operare sempre nei limiti delle specifiche competenze professionali e attenersi ad un protocollo scientifico
8. mantenere alti la dignità ed il decoro della professione di riferimento e contrastare qualsiasi comportamento ispirato da disonestà, inganno o frode
9. adottare un linguaggio chiaro e prudente, ed essere imparziale e rifiutare analisi di compiacenza
10. valutare con attenzione i documenti o il materiale da analizzare, periziare, attenendosi al quesito formulato dal Giudice, dalla Difesa, dalla Parte, etc. rappresentando eventuali difficoltà o limiti dell’accertamento stesso
11. osservare le leggi del proprio Paese in particolare il segreto professionale, che deve essere rispettato sia verbalmente sia nella diffusione dei documenti
12. impegnarsi a non utilizzare il materiale e le informazioni di cui si è in possesso per danneggiare altri 13. non citare i clienti e non può comunicare o pubblicare documentazione senza esplicita approvazione, con riferimento alla normativa sulla privacy
14. farsi carico dell’aggiornamento professionale e della formazione permanente in modo da sviluppare le proprie conoscenze personali e professionali
15. promuovere i rapporti di collaborazione tra professionisti
16. tenere comportamenti tali da non danneggiare, screditare o compromettere l'immagine del CONPEF e dei soci
17. esprimere le proprie opinioni anche se in contrasto con quelle di altri Soci o altre Associazioni professionali, senza denigrare il loro operato in qualsiasi forma
18. salvaguardare in ogni circostanza l'indipendenza e l'onestà, garantire il rispetto dell’etica e della deontologia professionale, dei valori morali e professionali
19. a richiedere il preventivo formale consenso del C.D. prima di aderire ad altre Organizzazioni aventi obiettivi confliggenti a quelli del CONPEF
20. agire nel pieno rispetto dello Statuto, del Codice Deontologico e dei Regolamenti del CONPEF.
La manifesta violazione da parte di un socio dello Statuto, del Codice Deontologico o del Regolamento, porta ad un provvedimento di decadenza, che verrà attivato secondo le modalità indicate nella specifica sezione del Regolamento.
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